Skip to content

Vuoi offrire un servizio educativo innovativo e flessibile sul tuo territorio?

Ninfa mette a disposizione la sua competenza ed esperienza per dare informazioni nelle azioni necessarie per l’avvio dei servizi, per il loro mantenimento e per gli aggiornamenti normativi.

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA -0/3 ANNI- CHE POSSONO OPERARE NELLA REGIONE DEL VENETO

Relative procedure necessarie

 

Tipologia: Nido d’infanzia; Micronido; Nido integrato; Nido aziendale:

Funzione: Servizio educativo alla Prima infanzia 3 mesi 3 anni con struttura dedicata

+ Pasto e Nanna

Normativa: L.R. 32/90; L.R. 22/02; DGR 84/07 ALL. A

Obblighi:

  • Ottenere l’autorizzazione all’esercizio.
  • Per fruire di eventuali sostegni e/o contributi pubblici ottenere anche il certificato di accreditamento

 

Tipologia: Nido in Famiglia

Funzione: Servizio educativo alla Prima infanzia 3 mesi 3 anni presso Civile Abitazione + Pasto e Nanna

Normativa: DGR 153/18; L.R. 22/02

Obblighi: Essere in possesso:

  • dei requisiti riconosciuti ai sensi del D. Lgs 65/2017;
  • dell’attestato che abilita all’esercizio l’educatore di Nido in Famiglia;
  • di una convenzione con un Coordinatore iscritto all’elenco regionale dei coordinatori di rete.

**sia Educatori che coordinatori di Rete devono essere iscritti nei relativi elenchi regionali.

 

Tipologia: Servizi ludico/ricreativi/ ludoteche destinati all’infanzia

ad esclusione della fascia d’età 0-3 anni salvo che non siano presenti i genitori o parenti del bambino non possono accudire quotidianamente e continuativamente i bambini, né svolgere funzioni equiparabili ai servizi educativi per la prima infanzia e nemmeno fornire servizi di mensa e riposo per i bambini.

Funzione: Ludico ricreativa

Normativa: DGR 84/07 ALL. B; DIVIETO CONSUMO DEL PASTO E DEL RIPOSO

Obblighi:

  • Presentare al Comune dove è collocato il servizio, la dichiarazione Inizio Attività
  • Avere un Piano Ludico Ricreativo Annuale e gli standard minimi DGR 84/07 Allegato B

 

Tipologia: Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia 12 mesi-3 anni

L.R. 32/90

Funzione: Servizio educativo

Normativa: DGR 84/07 ALL. B; DIVIETO CONSUMO DEL PASTO E DEL RIPOSO

Obblighi:

  • Presentare al Comune dove è collocato il servizio, la dichiarazione Inizio Attività
  • Avere un Piano Ludico Ricreativo Annuale e gli standard minimi DGR 84/07 Allegato B
  • Il personale che opera deve essere parimenti titolato come gli educatori dei Servizi Nido  (dettagliati nell’allegato A DGR 84/07)

DISPOSIZIONI NORMATIVE

IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 13 APRILE 2017, N. 65

“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni”

Indica le tipologie di servizi educativi per l’infanzia, all’art. 2 comma 3, che possono ritrovarsi nel territorio nazionale

  • Nidi e micronidi
  • Sezioni primavera
  • Servizi educativi in contesto domiciliare inclusi tra i Servizi Integrativi i quali accolgono bambini e bambine da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati da un numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

Definisce le funzioni e i compiti di competenza delle Regioni e degli Enti Locali

  • 6 Funzioni e compiti delle Regioni
  1. f) “definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi Educativi per l’infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza […] effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate”.
  • 7 Funzioni e compiti degli Enti locali
  1. b) “autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l’istituzione e la gestione dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni…”

LA REGIONE DEL VENETO nel rispetto del D.lgs. 65/17 che individua i SERVIZI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE

➢ ha emanato la D.G.R. 153/2018: “requisiti per l’apertura ed il funzionamento delle unità di offerta rivolte alla prima infanzia 0-3 denominate NIDO IN FAMIGLIA “(ovvero SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE).

➢ ha inserito il servizio educativo Nido in famiglia nell’allegato B della Delibera della Regione Veneto 84/2007 -servizi soggetti alla comunicazione di avvio attività al Comune di riferimento-

➢ ha istituito l’elenco, periodicamente aggiornato, dei Nidi in Famiglia presenti sul territorio regionale, degli educatori e dei coordinatori di rete.

_______________________________________________

NELLA REGIONE DEL VENETO, QUALSIASI SERVIZIO, INTERVENTO O AZIONE, PER LA FASCIA D’ETA’ 0-3 ANNI, PER POTER OPERARE DEVE CONFORMARSI A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DELLA REGIONE VENETO 84/2007.

PERTANTO, IN VENETO, NON POSSONO OPERARE E NON SONO RICONOSCIUTE ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI, destinate alla fascia di età 0-3 ANNI, IN CONTESTO DOMICILIARE, DIVERSAMENTE DENOMINATE.

La normativa Nazionale e quella Regionale escludono che si possa svolgere attività continuativa a favore di bambini sotto i 3 anni al di fuori delle tipologie indicate dalla normativa stessa.

Per la tipologia e l’attivazione di servizi a favore di bimbi di età compresa tra 0 e 3 anni, in Veneto http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/servizi-per-infanzia-attivazione

VADEMECUM PER OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI ED ULSS IN MERITO AL SERVIZIO EDUCATIVO 0-3 ANNI DENOMINATO NIDO IN FAMIGLIA, AI SENSI DELLA DGR 153 DEL 12 FEBBRAIO 2018.

Ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65, rubricato “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, che dispone che tra i servizi educativi per l’infanzia siano ricompresi anche “i servizi educativi in contesto domiciliare”, la Regione del Veneto con la DGR 153/2018 ha disciplinato la tipologia del servizio educativo denominato Nido in Famiglia indicando i requisiti generali e minimi specifici per l’apertura ed il funzionamento di questa unità di offerta educativa.

Con DGR 153/2018 il servizio “Nido in Famiglia” va ad integrare i servizi già inseriti nell’Allegato B alla D.G.R. n. 84/2007, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all’esercizio, ma per le quali l’erogazione del servizio è soggetta all’obbligo di comunicazione di avvio dell’attività da parte dell’educatore titolare del servizio, al Comune di ubicazione.

La Regione del Veneto ha predisposto ed approvato i fac-simile di modulistica relativa alle Unità di offerta Nido in Famiglia, (https://www.regione.veneto.it/web/sociale/nidi-in-famiglia) i cui tempi di presentazione e obblighi degli attori coinvolti venivano già definiti con la DGR 153/18 e successivamente precisate con comunicazione del 02/07/2020.

Cosa deve fare l’EDUCATORE

Presenta al comune in cui è situato il Nido in famiglia:

  • l’allegato A-dichiarazione di avvio attività +
  • atto di notorietà inerente alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte del coordinatore di rete dei nidi in famiglia.

 

COSA DEVE FARE IL COMUNE

Entro 30 giorni dal recepimento dell’allegato A provvede all’inserimento del Nido in famiglia nell’elenco comunale.

Il Comune, entro il 31 maggio trasmette in Regione, tramite allegato B, l’aggiornamento dell’elenco dei Nidi in Famiglia attivi nel

proprio territorio, qualora ci siano delle variazioni subentrate nei Nidi in Famiglia del territorio Comunale.

COSA DEVE FARE LA REGIONE

Entro 31 agosto, di ogni anno, con proprio decreto, provvede all’aggiornamento dell’elenco dei Nidi in Famiglia operanti nella Regione del Veneto.

Torna su